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Purtroppo quando si sbaglia, anche se in buona fede per via di un’errata interpretazione della norma, bisogna pagare: questo è successo in relazione alla gara Foligno C5-Colleferro terminata 2-2 sul campo con una grossa prestazione dei nostri Falchetti.  I laziali hanno fatto reclamo per la posizione di un nostro giocatore presente in lista e il Giudice Sportivo ha assegnato loro la vittoria a tavolino per 6-0. Un vero peccato perchè in quella sfida anche un punto era stato decisamente poco per il Foligno.

Questo il testo della sentenza (LINK).

GARA DEL 27/10/2018: FOLIGNO C5 – FORTE COLLEFERRO

Reclamo proposto dalla Società: Forte Colleferro

Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso in oggetto osserva: con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, lett. a del CGS per aver schierato nell’incontro in epigrafe il calciatore Tacchilei Francesco nato il 13 novembre 2002 privo della specifica autorizzazione a svolgere attività agonistica prevista dall’art. 34 comma 3 delle NOIF.

Il ricorso è fondato e viene accolto.

Esperiti gli opportuni accertamenti presso il Comitato Regionale Umbro si è appurato che l’autorizzazione di cui sopra è stata rilasciata solamente in data 9 novembre 2018. Ne consegue pertanto che ha preso parte all’incontro in oggetto, disputatosi il 27 ottobre, in posizione irregolare.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. 138 del 16/10/2018 decide:

a) di accogliere il ricorso, comminando alla Società Foligno la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6;

b) la tassa di reclamo non è dovuta.